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INFORMATIVA SULLA "DECERTIFICAZIONE"
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove disposizioni dirette a rafforzare la completa "DECERTIFICAZIONE" nei rapporti fra P.A. e privati (in specie per l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti) e la produzione, da parte degli interessati, solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell'atto di notorietà.
Le modifiche introdotte con l'art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa' di cui al d.P.R. 445/2000, prevedono
I N S I N T E S I :
- le CERTIFICAZIONI rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA I PRIVATI. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000;
- le AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI SONO TENUTI AD ACQUISIRE D'UFFICIO le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
L'Ufficiale d'Anagrafe e gli altri Uffici preposti continueranno quindi a rilasciare certificati, su richiesta dell'interessato, DA UTILIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI RAPPORTI FRA PRIVATI, applicando l'imposta di bollo sulla base della vigente normativa.
L'esenzione dall'imposta di bollo è prevista esclusivamente nel caso in cui il certificato sia destinato a un uso per il quale la normativa in essere preveda l'esenzione dall'imposta stessa.
Il cittadino può sempre rendere autocertificazioni anche quando abbia a che fare con privati che acconsentono: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai (art. 2, d.P.R. 445). Infatti nel rapporto con il privato, il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo: i privati, quindi, possono accettare l'autocertificazione ma non sono obbligati dalla legge.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, d.P.R. 445) ma non sconta né imposta di bollo né diritto di segreteria e non richiede l'autentica della firma.
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