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Taglio erba e pulitura terreni.ORDINANZA N. 8/2013
IL SINDACO
Premesso che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di tali appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Dato atto che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, rettili e insetti;
Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati;
Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell' igiene pubblica e della pubblica incolumità;
Visti gli art. 29, 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, (nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
Visti gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, (testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Vistp il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 16/06/1931;
Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
ORDINA
che tutti i proprietari, conduttori, responsabili e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere periodicamente ad effettuare i relativi interventi di pulizia, in modo da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi , procedendo a : - taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe; - regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private, confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza; - i predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati periodicamente, provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessato, contestualmente alla realizzazione degli interventi.
Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lds. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.
AVVERTE
che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato.
che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e pubblicata sul sito internet del Comune; INFORMA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, 18/04/2013
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