Oneri informativi per cittadini e imprese

Decreto Legislativo 14 marzo 201,3 n. 33

 

 Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi
  1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle amministrazioni  dello  Stato   per  regolare  l'esercizio  di  poteri autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche'  l'accesso  ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende  qualunque  obbligo informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e
documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

NORMA APPLICABILE ALLE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI