Emergenza coronavirus - SUAP Le Terre della Marca Senone - Attività ammesse e sospese in conseguenza delle misure urgenti di contenimento del contagio COVID-19

 

ATTIVITA' AMMESSE

- commercio al dettaglio in sede fissa, si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni e nel rispetto del protocollo regionale e con rispetto della seguente fascia oraria: apertura ore 6:00 e chiusura ore 24:00. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020. I centri commerciali (sotto forma di medie e grande strutture di vendita), le grande strutture di vendita, gli outlet organizzati come centri commerciali o grandi strutture di vendita e i temporary shop nei limiti dimensionali della grande struttura di vendita e o centro commerciale debbono adeguare il proprio protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 all’Allegato A dell’Ordinanza regionale n. 39/2020. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati chiusi. Possono tenere aperti nei centri commerciali solo le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, i punti di vendita di generi alimentari, i tabacchi e le edicole. Tutto il resto è chiuso.
commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel rispetto del protocollo regionale
sgombero cantine e solai, nel rispetto del protocollo regionale
somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti) svolte anche da parte di attività artigianali (quali a titolo esemplificativo pizzerie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie a taglio) e presso gli stabilimenti balneari, nel rispetto del protocollo regionale. L’attività è consentita
dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi
dalle ore 18.01 fino alle ore 22.00 esclusivamente con asporto, fermo restando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Le attività di ristorazione (bar e ristoranti) presenti all’interno dei centri commerciali, nelle giornate festive e prefestive sono sospese, ma resta comunque consentita l’attività di asporto e di vendita a domicilio.

Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico

E’ sempre vietato il consumo:

nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali bar, ristoranti, enoteche, pizzerie, trattorie, gelaterie, rosticcerie, chioschi, paninerie, piadinerie, automezzi e banchi attrezzati alla somministrazione, circoli ed associazioni private, distributori automatici di alimenti e bevande e di somministrazione, ecc) quando questo provoca assembramento
di bevande alcoliche nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nei mercati
Resta sempre consentita:

la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati

Gli esercenti debbono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Negli esercizi di ristorazione che dispongono di posti a sedere è necessario: privilegiare (non obbligare) l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti ecc., nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e dei protocolli di sicurezza è consentito organizzare intrattenimenti musicali, limitati all’ascolto, durante i quali i clienti assistono in posizione seduta assicurando il distanziamento interpersonale

 

le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente

gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

acconciatore, estetista, nel rispetto del protocollo regionale e della fascia oraria 8.00/21.30

tatuatore e piercing, nel rispetto del protocollo regionale e della fascia oraria 8.00/21.30

attività ricettive:
– strutture ricettive alberghiere, nel rispetto del protocollo regionale

– villaggi turistici, campeggi e marina resort e aree di sosta attrezzate, nel rispetto del protocollo regionale

– attività ricettive rurali; residenze d’epoca extra-alberghiere; case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità; centri di vacanza per minori e anziani; rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi; affittacamere; case e appartamenti per vacanze; appartamenti ammobiliati per uso turistico; offerta del servizio di alloggio e prima colazione (B&B) , nel rispetto del protocollo regionale

agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione a attività connesse

attività agrituristiche di ospitalità e somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto dei protocolli regionali approvati per servizio di ospitalità e servizio di somministrazione di alimenti e bevande

stabilimenti balneari, nel rispetto del protocollo regionale e della seguente fascia oraria
8.00/21.00 per le giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica
8.00/24.00 per le giornate di venerdì e sabato

attività delle professioni turistiche di cui al codice ATECO 79.90.20 in cui sono inclusi: guide turistiche, accompagnatori turistici, tecnici di comunicazione e marketing, guide naturalistiche di cui all’art.46 della L.R. n.9/2006 nonché le professioni turistiche disciplinate dalla L.R. n.4/1996 e gli accompagnatori cicloturistici disciplinati dall’art.3 della L.R. n. 37/2017

attività di lavanderia e pulitura di articoli tesili e pelliccia, lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie

servizi di pompe funebri e attività connesse

servizi di tolettatura degli animali da compagnia

servizi bancari, finanziari, assicurativi

attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

attività professionali, raccomandando l’applicazione delle seguenti misure:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

 

attività produttive industriali e commerciali, nel rispetto dei contenuti del:

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro di cui all’allegato 12 del D.P.C.M. 3 novembre 2020
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri di cui all’allegato 13 del D.P.C.M. 3 novembre 2020
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica di cui all‘allegato 14 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;

attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori cui affidare in custodia bambini e ragazzi, nel rispetto delle Linee guida di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020

eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali

attività motorie (comprese le attività di yoga e pilates) e sport di base, da svolgersi esclusivamente presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni

allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto

allenamenti per sport di squadra da svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento (Non è invece possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato)

centri di riabilitazione

studi di personal training one to one e prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza

manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Sono sospese:

attività di palestre (intendendo qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso –indoor- sia individuali che di squadra), piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali [Restano ammesse le attività sportive di base e le attività motorie, quali anche attività di yoga e pilates, esclusivamente presso centri sportivi e circoli, pubblici e privati, all’aperto]

attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale [Restano ammessi gli allenamenti per sport di squadra da svolgersi in forma individuale]

attività dei centri culturali, centri sociali e circoli ricreativi, compresi i centri di danza (conseguentemente anche dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri)

attività dei parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi

attività di sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

spettacoli aperti al pubblico in sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto

le attivita’ che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso

le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose

le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

i convegni, i congressi e gli altri eventi (conferenze, presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc) ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza

musei, altri istituti e luoghi della cultura

 

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE DA ESPORRE PRESSO GLI ESERCIZI (allegato 19 del DPCM 3 novembre 2020)

Nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonchè in tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.