Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95
si procede alla pubblicazione del Bilancio dell'ente.
E' un documento contabile che contiene le previsioni di Entrata e di Spesa relative all'esercizio cui il Bilancio si riferisce. Per i Comuni e le Province deve essere redatto osservando i principi contabili e rispettando la struttura fissata dalla legge. Il Bilancio Finanziario e' definito autorizzatorio o vincolante perché gli Stanziamenti di Spesa costituiscono limite agli Impegni fatta eccezione per i servizi in conto terzi, mentre gli Stanziamenti in Entrata autorizzano il reperimento delle relative forme di finanziamento. Il principio di competenza finanziaria impone che nel Bilancio Preventivo di Competenza debbono essere indicate, relativamente all'Esercizio considerato, le Entrate che si prevede di Accertare e le Spese che si prevede di Impegnare. I principali principi del Bilancio degli Enti Locali sono:
- Annualità
- Unità
- Universalità
- Competenza Finanziaria
- Integrità
- Pareggio
- Equilibrio economico-finanziario
- Pubblicità
- Veridicità
- Trasparenza
- Attendibilità
Il Bilancio degli Enti Locali e' strutturato in due parti: Entrata e Spesa.
Le Entrate si suddividono in Titoli, Categorie e Risorse; le Spese in Titoli, Funzioni, Servizi ed Interventi. Le Risorse e gli Interventi costituiscono, rispettivamente per l'Entrata e per la Spesa, le unità elementari di bilancio, con l'eccezione dei servizi in conto di terzi per i quali l'unita' elementare di bilancio e' il capitolo.
- Consuntivo 2011 -