Decreto Legislativo 14 marzo 201,3 n. 33
Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche'
i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato
per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
NORMA APPLICABILE ALLE SOLE AMMINISTRAZIONI STATALI