Interventi a favore della famiglia

Nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 possono presentare domanda di ammissione ai contributi previsti per l'anno 2015 della L.R. n. 30 del 10 agosto 1998, utilizzando i moduli appositamente predisposti, entro il termine - a pena di esclusione - dell'


8 APRILE 2016 -  - PROROGA - 10 GIUGNO 2016  ore 12.00


in attuazione dell'art. 2, comma 1 lettera d) della L.R. 30/1998, sono previsti interventi di sostegno a persone e famiglie per il superamento delle situazioni di disagio economico e sociale, secondo l'ordine delle priorità individuate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1070/2015:


a) Donne sole in stato di gravidanza o con figli, in presenza di situazioni di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito I.S.E.E. di € 10.000,00;


b) Famiglie con numero di figli pari o superiore a tre, in situazione di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito I.S.E.E. di € 13.000,00;


c) Famiglie in situazione di disagio.


REQUISITI
Possono presentare domanda per l'accesso al beneficio tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 8,
in possesso dei seguenti requisiti:


- Residenza nel Comune di presentazione della domanda alla data del 1° gennaio 2015;


- Donne sole in stato di gravidanza o con figli, in presenza di situazioni di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito I.S.E.E. di € 10.000,00;


- Famiglie con numero di figli pari o superiore a tre, in situazione di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito I.S.E.E. di € 13.000,00 (requisito posseduto nell'anno 2015 per almeno sei mesi ed un giorno);


- Famiglie in situazione di disagio anche composte da una persona sola il cui I.S.E.E. non è superiore ad € 13.000,00.


Ai fini del riconoscimento della priorità d'accesso, si specifica che:


a) Per "donna sola" si intende : donna non coniugata, in stato di gravidanza, risultante unico componente nello stato di famiglia o donna non coniugata, convivente i soli figli riconosciuti da un solo genitore;


b) I figli (registrati con tale posizione all'anagrafe comunale, sia minorenni che maggiorenni) debbono essere a carico ai fini IRPEF. A tale riguardo il richiedente è tenuto a verificare in modo accurato che la D.S.U., finalizzata all'ottenimento dell'I.S.E.E. indichi con chiarezza che il figlio, ancorché maggiorenne, è a carico IRPEF.