NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'Reg. Ordinanze N. 25/2021 CDS del 10/08/2021
OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.
Il SINDACO
CONSIDERATO CHE il fenomeno degli incendi oltre a provocare gravi danni al paesaggio, all’avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO necessario pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell’ incolumità pubblica e privata e rivolti alla prevenzione, nel territorio comunale, dell’insorgenza di focolai d’incendio oltre che alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;
CONSIDERATO CHE risulta necessario adottare ogni possibile forma di intervento per prevenire il verificarsi di focolai che possano innescare veri e propri incendi, anche a ridosso di aree più o meno antropizzate (ad es. rimuovendo dalle aree sterpaglie, sfalci, stoppie, ecc.);
CONSIDERATO che le condizioni meteo climatiche, si presentano critiche assumendo condizioni sfavorevoli a causa dell’aumento delle temperature, in particolar modo, nei prossimi giorni e che il rischio di incendi, possa essere elevato e quindi richieda il massimo impegno, anche nella prevenzione, da parte di tutti i soggetti interessati;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
VISTA la legge del 21 Novembre 2000, n.353 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOCHIVI”;
VISTA la Delibera Giunta della regionale n. 1462 del 2/8/2002 - adottata in attuazione della legge 353 del 21/11/2000;
VISTO il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvato con D.G.R. n. 1462 del 02.08.2002;
VISTO il D.G.R. Marche n° 2585 del 6 novembre 2001 (D.P.R. 616/77-R.D.L.3267/23)- Emanazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e delle norme per la gestione dei boschi marchigiani;
VISTA la L.R. 23/02/2005 n. 6, denominata “Legge Forestale Regionale”, disciplinante le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico del territorio”;
VISTA la nota della Regione Marche –Giunta Regionale- avente per oggetto “Campagna Antincendio boschivo 2021”;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 41 del l’11/09/2014 avente ad oggetto la combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola, consentita nel periodo 15 settembre/31 maggio;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA Su tutto il territorio comunale, fino al 31 agosto 2021, l’assoluto divieto di tutte quelle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio qualI:
AVVERTE
L’incendio comunque sia cagionato, anche della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione , ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;
L’inosservanza del presente provvedimento, emanato per ragioni di sicurezza pubblica, è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, ai sensi dell’art. 650 CP.
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