NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

 

Reg. Ordinanze N. 25/2021 CDS del 10/08/2021

 

OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

 

Il SINDACO

 

CONSIDERATO CHE il fenomeno degli incendi oltre a provocare gravi danni al paesaggio, all’avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità;

 

RITENUTO necessario pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell’ incolumità pubblica e privata e rivolti alla prevenzione, nel territorio comunale, dell’insorgenza di focolai d’incendio oltre che alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

 

CONSIDERATO CHE risulta necessario adottare ogni possibile forma di intervento per prevenire il verificarsi di focolai che possano innescare veri e propri incendi, anche a ridosso di aree più o meno antropizzate (ad es. rimuovendo dalle aree sterpaglie, sfalci, stoppie, ecc.);

 

CONSIDERATO che le condizioni meteo climatiche, si presentano critiche assumendo condizioni sfavorevoli a causa dell’aumento delle temperature, in particolar modo, nei prossimi giorni e che il rischio di incendi, possa essere elevato e quindi richieda il massimo impegno, anche nella prevenzione, da parte di tutti i soggetti interessati;

 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

 

VISTA la legge del 21 Novembre 2000, n.353 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOCHIVI”;

 

VISTA la Delibera Giunta della regionale n. 1462 del 2/8/2002 - adottata in attuazione della legge 353 del 21/11/2000;

 

VISTO il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvato con D.G.R. n. 1462 del 02.08.2002;

 

VISTO il D.G.R. Marche n° 2585 del 6 novembre 2001 (D.P.R. 616/77-R.D.L.3267/23)- Emanazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e delle norme per la gestione dei boschi marchigiani;

 

VISTA la L.R. 23/02/2005 n. 6, denominata “Legge Forestale Regionale”, disciplinante le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico del territorio”;

 

VISTA la nota della Regione Marche –Giunta Regionale- avente per oggetto “Campagna Antincendio boschivo 2021”;

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 41 del l’11/09/2014 avente ad oggetto la combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola, consentita nel periodo 15 settembre/31 maggio;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

 

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, fino al 31 agosto 2021, l’assoluto divieto di tutte quelle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio qualI:


1) spettacoli pirotecnici che possono interferire con aree suscettibili di incendio;


2) spettacoli luminosi con “lanterne cinesi”;


3) accensione fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione e di qualsiasi altro fuoco libero (fino al 15 settembre);

 

AVVERTE
Che per le trasgressioni agli obblighi e ai divieti come sopra indicati, si applicheranno le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare:

 

L’incendio comunque sia cagionato, anche della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione , ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

 

L’inosservanza del presente provvedimento, emanato per ragioni di sicurezza pubblica, è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, ai sensi dell’art. 650 CP.


DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante la pubblicazione all’albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune di Serra de’ Conti;

 

INFORMA
Ai sensi dell’art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s. m. e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;


IL VICE SINDACO
Dott. Pieramelio Baldelli